Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo
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Statuto

ART. 1
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile, un’Associazione denominata Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo. L’Associazione ha sede in Aversa (CE) – Viale Olimpico, 100 e chiede sin da ora il riconoscimento. L’acronimo ufficiale dell’Associazione è SIEDAS. Il sito Internet dell’Associazione è www.siedas.it.


ART. 2
L’Associazione ha lo scopo di incentivare gli studi e le ricerche aventi una connotazione scientifica nel campo del diritto delle arti e dello spettacolo, che abbiano riguardo al contesto nazionale ed internazionale. Tra i compiti dell’Associazione, in particolare, si ricordano i seguenti:
– promuovere occasioni di incontro, convegni e seminari sui temi del diritto delle arti e dello spettacolo, con un orientamento d’indagine aperto alle discipline giuridiche ed extra-giuridiche connesse a quest’ambito;
– incentivare direttamente e indirettamente le attività editoriali nei settori di interesse;
– sostenere forme di didattica innovativa e manifestazioni culturali collaterali;
– promuovere attività culturali di più ampio respiro, come per esempio mostre, concerti e rassegne cinematografiche;
– istituire borse di studio per i giovani ricercatori che si interessino al diritto delle arti e dello spettacolo;
– sensibilizzare la comunità scientifica in merito al positivo riconoscimento della dignità accademica del diritto delle arti e dello spettacolo;
– offrire consulenze per Enti, Istituzioni, Accademie o altre tipologie di soggetti nelle materie di rilevanza statutaria;
– favorire nuove collaborazioni con Enti, Istituzioni e Accademie operanti in Italia e all’estero;
– sviluppare, secondo le politiche indicate dal Consiglio direttivo, tutti gli interventi volti a realizzare uno o più dei precedenti punti.


ART. 3
L’Associazione riconosce al suo interno tre tipologie di soci: soci ordinari; soci esperti; soci emeriti.
Tutti coloro i quali sono in regola con il pagamento della quota associativa, così come fissata annualmente dal Consiglio direttivo su proposta del Tesoriere, sono di diritto soci ordinari. Il soggetto interessato a diventare socio ordinario deve presentare una apposita domanda rivolta al Presidente dell’Associazione per il tramite del Segretario, il quale presenta la candidatura al primo Consiglio direttivo utile.
Il Consiglio direttivo delibera l’ammissione, la cui efficacia, tuttavia, resta condizionata al pagamento della quota associativa annuale da parte dell’interessato. Il Consiglio direttivo vota all’unanimità.
La qualità di socio, in ogni caso, non è trasmissibile ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel senso che non è consentita la partecipazione a tempo determinato. La qualità di socio viene a cessare per decesso o per estinzione, per perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione, nonché per esclusione nel caso di condotte contrarie, concorrenziali o lesive dell’immagine o delle finalità dell’Associazione, per interessi contrastanti e, comunque, per indegnità. Nei casi di cui sopra ogni decisione è rimessa alla valutazione del Consiglio direttivo. Gli associati che si siano avvalsi della facoltà di recesso, che siano stati esclusi ovvero siano decaduti, non possono pretendere la restituzione degli eventuali conferimenti e quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. Sui comportamenti degli Associati vigila il Collegio dei Probiviri. Possono assumere la qualità di socio ordinario soci anche le persone giuridiche, gli enti e gli studi professionali.
Il Consiglio direttivo può attribuire la qualifica di soci esperti a coloro i quali, tra i soci ordinari, si siano distinti nel campo del diritto delle arti e dello spettacolo, con pubblicazioni, partecipazioni a convegni o altra attività che abbia avuto un rilievo scientifico. I soci esperti sono tenuti alla contribuzione ordinaria.
Infine, il Consiglio direttivo può procedere alla nomina di soci emeriti, individuando i relativi nomi tra personalità di spicco della cultura giuridica e non. I soci emeriti non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa, salvo che non decidano volontariamente di porre in essere donazioni o lasciti di altra natura.


ART. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
1) dal fondo di dotazione;
2) dalle quote associative versate dai soci;
3) da contributi, donazioni, lasciti testamentari, oblazioni da parte di persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private;
4) dagli eventuali proventi derivanti dalle attività dell’Associazione e dai finanziamenti ricevuti da parte di enti pubblici e privati volti al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
5) dai beni acquistati dall’Associazione con i fondi a disposizione, destinati al raggiungimento dei fini sociali.
Le rendite e le risorse dell’Associazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Inoltre, è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


ART. 5
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Probiviri;
– il Segretario.


ART. 6
L’Assemblea è costituita da tutti i soci, purché non deceduti o estinti. Le persone giuridiche partecipano tramite una persona fisica specificamente delegata. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno con preavviso di almeno dieci giorni, trasmesso anche a mezzo telefax o e-mail, contenente l’indicazione del luogo, giorno e ora della seduta, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’Ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fissata nel medesimo giorno della prima, ma ad almeno un’ora di distanza. La convocazione dell’Assemblea può essere chiesta anche da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti rappresentati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente; di ogni riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione. L’Assemblea può riunirsi anche con modalità telematiche.
Hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci in regola con i versamenti delle quote. Ogni socio ha diritto a un voto ed ha facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. In ogni caso è garantita agli Associati l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Agli associati è in ogni caso garantito il diritto di voto per approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.


ART. 7
Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri, tra i 5 e i 9 componenti.
Il Consiglio direttivo dura in carica a tempo indeterminato. Nel caso di dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo invita un socio ordinario a far parte dell’organo. Il nuovo Consigliere assume le funzioni dopo aver formalmente accettato l’incarico. Il Consiglio direttivo ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell’attività dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio direttivo svolge tutti i compiti preordinati alla gestione amministrativa dell’Associazione.
Inoltre, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno per predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto annuale. La convocazione, contenente il luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno della seduta, deve essere trasmessa almeno sette giorni prima anche a mezzo telefax o e-mail. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.


ART. 8
Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che l’Assemblea e il Consiglio Direttivo gli devolvono. Il Presidente rimane in carica per un quinquennio ed è rieleggibile. Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni dopo averne proclamato i risultati. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.
Il Presidente nomina e revoca i Coordinatori regionali e locali dell’Associazione.


ART. 9
La gestione finanziaria dell’Associazione è garantita dall’operato del Tesoriere.


ART. 10
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Consiglio direttivo, di cui uno con funzioni di Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni. I Probiviri sono chiamati a dirimere eventuali controversie  riguardanti il comportamento dei soci, con particolare riferimento ai casi di condotte contrarie, o  lesive dell’immagine o delle finalità dell’Associazione o per interessi contrastanti con quelli dell’Associazione stessa e, comunque, per indegnità. I Probiviri decidono altresì su eventuali controversie concernenti, nel caso del venir meno della qualità di socio, gli aspetti di carattere economico e/o patrimoniale.


ART. 11
Il Segretario cura tutte le comunicazioni, istituzionali e non, dell’Associazione. Il Segretario è scelto dal Presidente e può avvalersi dell’ausilio di un Vicesegretario, scelto di comune accordo con il Presidente. Ha sempre facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo. Nel caso in cui non ne facesse parte, non esercita il diritto di voto. Collabora con l’Ufficio stampa e comunicazione e con l’Ufficio relazioni istituzionali dell’Associazione.


ART. 12
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Consiglio direttivo, il quale provvede, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio deve in ogni caso essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 13
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia.


Il presente Statuto si compone di sette pagine ed è parte integrante dell’Atto costitutivo.